Decreto Ministeriale n. 730 del 25-06-2021 Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)
Art. 1 (Disposizioni generali) 1. Per l'anno accademico 2021/2022 l’ammissione dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all’art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei paesi non UE residenti all’estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e corsi di laurea delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene a seguito di superamento di apposita prova d’esame disciplinata dal presente decreto. 2. In considerazione delle recenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, citate in premessa, le università devono assicurare, sia nella fase di accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle prove sia nelle fasi successive, il distanziamento fisico e sociale tra i candidati stessi nonché l’adozione, da parte dei candidati e di tutti gli altri soggetti presenti, delle misure igieniche personali e ambientali di cui alla normativa emergenziale citata in premessa.
Art. 2 (Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria)
1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all’art.39, comma 5, d.lgs.25 luglio 1998,n. 286, nonché i candidati dei paesi non UE residenti all’estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico in tutte le sedi in cui si svolge la prova come da programmi di cui all’allegato A del presente decreto. Essa è predisposta dal Ministero dell’università e della ricerca avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui al citato Allegato A, vengono predisposti: dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 13:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Le procedure connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. I candidati allievi della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Università di Pisa all'atto del primo scorrimento della graduatoria.
6. Per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria le università presenti nel territorio italiano presso le quali sono attivi i corsi di laurea di cui al presente articolo possono erogare corsi di preparazione al test tenendo conto dei programmi di cui all’allegato A del presente decreto.
7. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui al precedente comma 6 sono definite da ciascun ateneo e pubblicate sul relativo sito web dedicato.
Art. 3 (Corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese)
1. Le modalità, i contenuti della prova di accesso e i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese sono definiti con specifico decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
Articolo 4 (Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria)
1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria, alla quale partecipano i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all’art.39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nonché i candidati dei paesi non UE residenti all’estero, è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova. Essa è predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: dodici (12) quesiti di cultura generale; 10 (dieci) di ragionamento logico; sedici (16) di biologia; sedici(16) di chimica; sei (6) di fisica e matematica.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 13:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Le procedure connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria le università presenti nel territorio italiano presso le quali sono attivi i corsi di laurea di cui al presente articolo possono erogare corsi di preparazione al test tenendo conto dei programmi di cui all’allegato A del presente decreto.
6. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui al precedente comma 5 sono definite da ciascun Ateneo e pubblicate sul relativo sito web dedicato.
Art. 5 (Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie) 1. La prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, alla quale partecipano i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all’art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nonché i candidati dei paesi non UE residenti all’estero, è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso il medesimo ateneo. 2. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 2 ed è definita sulla base dei programmi di cui all'Allegato A. 3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 13:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti. 4. Ciascun ateneo assicura lo svolgimento della prova in conformità ai principi generali di cui all'Allegato 1 del presente decreto. 5. Ciascun ateneo è tenuto a definire procedure idonee a consentire ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza per i corsi di laurea per la cui ammissione hanno sostenuto la prova.
Art. 6 (Accademie militari)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto non si applicano ai candidati dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia militare di Modena e dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente dalle Università di Pisa, di Bologna e di Modena - Reggio Emilia e di Napoli “Federico II”, tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreto interdirigenziale del Ministero della difesa 29 dicembre2020, M D GMIL REG 2020 n. 0502832 con riferimento ai programmi previsti dall'Allegato A del presente decreto e che, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previsti dalla normativa che li disciplina.
Art. 7 (Calendario delle prove di ammissione) 1. Le prove di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si svolgono presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario: -Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria: mercoledì 1 settembre 2021
-Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana: venerdì 3 settembre 2021
-Corsi di laurea delle professioni sanitarie: martedì 7 settembre 2021
-Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua inglese: giovedì 9 settembre 2021
Art. 8 (Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove)
1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea magistrale di cui agli articoli 2 e 4 i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all’art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati dei paesi non UE residenti all’estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto nella prova di cui ai medesimi articoli 2 e 4.
2. I candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all’art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 sono idonei all’ammissione ai corsi di laurea di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto se abbiano ottenuto, nella rispettiva prova, un punteggio minimo pari a venti (20) punti; i candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria.
3. Ai candidati di cui all’art. 5 del presente decreto non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 2.
I candidati di cui all’art.5 sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0) punti. Non sono inseriti in graduatoria i candidati che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito.
4. In conformità con gli orientamenti dell’Unione Europea sull’accesso di studenti stranieri all’istruzione universitaria e in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all’art. 46 del d.P.R. n. 394/1999, con riferimento alla riserva di posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all’estero, non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 2.
I candidati dei paesi non UE residenti all’estero sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatoria i candidati dei paesi non UE residenti all’estero che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito.
5. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4 e 5 sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:
§ 1,5 punti per ogni risposta esatta
§ meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata
§ 0 punti per ogni risposta omessa
6. Per i corsi di cui agli articoli 2 e 4, è redatta, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato calcolato secondo i criteri di cui al comma 5, la rispettiva graduatoria unica nazionale relativa ai candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all’art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 secondo le procedure di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.
7. La graduatoria riservata ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero è definita dalle università.
8. Per i corsi di cui all'articolo 5, le università, sulla base del punteggio ottenuto alla prova calcolato secondo i criteri di cui al comma 5, redigono due distinte graduatorie, una per i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all’art.39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e l'altra, riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero.
9. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:
a) per la graduatoria dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e per le graduatorie dei corsi di laurea delle professioni sanitarie prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica.
b) per la graduatoria del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico e cultura generale, chimica, biologia, fisica e matematica;
c) in caso di parità tra uno o più candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, e uno o più candidati non rientranti nelle predette categorie, viene preferito il candidato/i invalido/i in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.
d) Al di fuori dell’ipotesi di cui alla lettera c) del punto 9, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
10. La condizione di idoneo all'ammissione ai corsi di laurea di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto si riferisce alla sola procedura selettiva in atto; da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso ai corsi di cui al presente decreto in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.
Art. 9 (Candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA)
1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.
2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010, possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di ateneo.
3. I candidati di cui al precedente comma 2 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19, con riserva, da parte degli Atenei, di richiedere successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista.
4. L’ateneo presso il quale il candidato si recherà per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:
a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all’Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dai precedenti articoli2, 3 e 5;
b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010, dovrà tempestivamente presentare all’Ateneo, la diagnosi di DSA in originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al d.m. 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dai precedenti articoli2, 3 e 5. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, ove istituito. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.
5. I candidati con invalidità, disabilità o con DSA di paesi UE e paesi non UE, residenti all’estero che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo originale, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.
Art. 10 (Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016) 1. Ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento UE 679/2016 vengono predisposte le informazioni di cui all’allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Tali informazioni sono inserite nel portale Universitaly in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all'atto dell'iscrizione alla prova, prima del conferimento dei dati personali, secondo le procedure indicate nell'Allegato 3 al presente decreto.
Art. 11 (Posti disponibili) 1. I posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, destinati ai candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all’art. 39, comma 5,d.lgs. 25 luglio1998, n.286 sono ripartiti tra le università con successivo decreto. 2. Ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali citate in premessa, ripartiti tra le università con successivo decreto.
Art. 12 (Trasparenza delle fasi del procedimento e rimedi giudiziali) 1. I bandi di concorso delle università sono emanati con decreto rettorale entro 60 giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.
3. All’attuazione del presente decreto le università provvedono nell’ambito delle risorse disponibili nei propri bilancia legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca.
5. Il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle Università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Le modifiche successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali esecutive a valenza conformativa, sono efficaci nei confronti di tutti i candidati idonei, in ragione del loro “status”, presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l’interesse a permanervi. Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio o avanti al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla legge, disgiuntamente o unitamente agli atti consequenziali delle Università chiamate ad applicarlo in ogni sua parte.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Ministro
prof.ssa Maria Cristina Messa
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