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Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale

Aggiornamento: 14 set 2018

Roma, 26 aprile 2018

VISTO                                   il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; VISTO                                   il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5 dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; VISTA                                    la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni; VISTA                                    la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"; VISTA                                    la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 16, comma 5; VISTA                                    la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5comma 4; VISTO                                   il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento"; VISTO                                   il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; VISTA                                    la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a) e 4, commi 1 e 1-bis; VISTO                                   il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"; VISTO                                   il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; VISTO                                   il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico  delle disposizioni concernenti  la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e, in particolare, l’art. 39 comma 5 come sostituito  dall’ art. 26 della legge 30 luglio  2002 n.189 recante “Modifica alla normativa in materia di immigrazione asilo”; VISTO                                   il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5; VISTO                                   il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente "Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione"; VISTO                                   il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; VISTO                                   il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 dicembre 2006, n. 305 concernente "Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»"; VISTO                                   il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di lauree universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155 VISTO                                   il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157; VISTO                                   il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, con il quale sono state determinate le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; VISTO                                   il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 987 del 12.12.2016 e relative modificazioni di cui ai D.D.M.M. n. 60/2017 e n. 935/2017 recante "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" e successive modifiche e integrazioni; NELLE MORE                      della costituzione della Commissione incaricata della predisposizione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2018/2019; NELLE MORE                      dell’adozione delle disposizioni interministeriali 2018 recanti "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2018-2019"; VISTO                                   lo "Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema universitario in attuazione del D.L.gs. n. 196/2003" adottato dalla CRUI previo parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 novembre 2005; TENUTO CONTO               dei servizi tecnici e informatici  resi in via generale e continuativa al Ministero Istruzione, università e ricerca, dal CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione, nonché alla gestione delle graduatorie; VISTO                                   il parere espresso in data 30 giugno 2016  prot. n. U20775 dal Garante per la protezione dei dati personali; RITENUTO                           di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al presente decreto contestualmente all'inizio dell'anno accademico 2018/2019; RAVVISATA                         la necessità di definire, per l'anno accademico 2018/2019, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 innanzi citata;

DECRETA

Articolo 1 (Disposizioni generali)

Per l'anno accademico 2018/2019, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea e laurea magistrale  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264 avviene a seguito di superamento di apposita prova d’esame  disciplinata dal presente decreto.

Articolo 2 (Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria)

  1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'articolo 26 della Legge n. 189 del 2002 citato in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico in tutte le sedi in cui si svolge la prova. Essa è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di una Commissione di esperti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio.

  2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica.

  3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

  4. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

  5. I candidati allievi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Università di Pisa all'atto del primo scorrimento della graduatoria.

Articolo 3 (Corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi Dentaria in lingua inglese)

  1. Le modalità, i contenuti della prova di accesso e i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria  in lingua inglese sono definiti con specifico decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Articolo 4 (Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria)

  1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all'articolo all'articolo 26 della Legge n. 189 del 2002 citato in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova. Essa è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di una Commissione di esperti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio.

  2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; sedici (16) di biologia; sedici (16) di chimica; sei (6) di fisica e matematica.

  3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

  4. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 5 (Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto)

  1. La prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui  all'articolo 26 della Legge n. 189 del 2002 citato in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova. Essa è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di una Commissione di esperti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio.

  2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia; disegno e rappresentazione; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; sedici (16) di storia; dieci (10) di disegno e rappresentazione; dodici (12) di fisica e matematica.

  3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

  4. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 6 (Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese)

  1. Nelle Università in cui sono attivati corsi di studio organizzati anche in percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese e su richiesta delle stesse, la prova è predisposta anche nella suddetta lingua.

  2. La prova in inglese può essere svolta dai candidati comunitari, dai candidati non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002 citato in premessa e dai candidati non comunitari residenti all'estero che ne formulino espressa richiesta al momento della domanda di partecipazione alla prova.

  3. Sono ammessi ai percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese i candidati di cui al comma 2 del presente articolo che hanno sostenuto e superato la prova di accesso in lingua inglese, secondo l'ordine del punteggio ottenuto, tenuto conto delle modalità previste dal bando dell'Ateneo.

  4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

  5. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 7 (Prova di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie)

  1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie la prova di ammissione è predisposta da ciascuna Università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso il medesimo Ateneo.

  2. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 2, ed è definita sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

  3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

  4. Ciascun Ateneo assicura lo svolgimento della prova in conformità ai principi generali di cui all'Allegato 1 del presente decreto.

  5. Ciascun Ateneo è tenuto a definire procedure idonee a consentire ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza per i corsi di laurea per la cui ammissione hanno sostenuto la prova.

Articolo 8 (Accademie Militari)

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto non si applicano ai candidati dell'Accademia Navale di Livorno, dell'Accademia Militare di Modena e dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente dalle Università di Pisa, di Bologna e di Modena - Reggio Emilia e di Napoli “Federico II”, tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreto interdirigenziale del Ministero della Difesa 27 dicembre 2017 n. 31/1D e successive modificazioni con riferimento ai programmi previsti dall'Allegato A del presente decreto e che, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previsti dalla normativa che li disciplina.

Articolo 9 (Calendario delle prove di ammissione)

  1. Le prove di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si svolgono presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario: corso di studio data svolgimento prova Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana martedì 4 settembre 2018 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria mercoledì 5 settembre 2018 Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto giovedì 6 settembre 2018 Corsi di laurea delle professioni sanitarie mercoledì 12 settembre 2018 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua inglese (IMAT) giovedì 13 settembre 2018

Articolo 10 (Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove)

  1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n.189/2002  nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto nella  prova di  cui ai medesimi articoli 2, 4,5,6.

  2. I candidati comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n. 189/2002  sono  idonei all’ammissione ai corsi di laurea di cui  agli articoli 2,4,5 e 6 del presente decreto se  hanno  ottenuto nella rispettiva prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti; quelli  non idonei non sono inseriti in graduatoria. Ai candidati di cui all’articolo 7 del presente decreto non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 2, articolo 10. I candidati di cui all’articolo 7 sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0) punti. Non sono inseriti in graduatoria i candidati che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito.

  3. In conformità con gli orientamenti comunitari sull’accesso di studenti stranieri all’istruzione universitaria ed in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all’art. 46 del DPR n. 394/1999, con riferimento alla riserva di posti destinati ai candidati non comunitari residenti all’estero non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 2. I candidati non comunitari residenti all’estero sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatoria i candidati non comunitari residenti all’estero che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito.

  4. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:

    • 1,5 punti per ogni risposta esatta

    • meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata

    • 0 punti per ogni risposta omessa

  5. Per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6  è redatta, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato calcolato secondo i criteri di cui al comma 4, la rispettiva  graduatoria unica nazionale relativa ai candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002, secondo le procedure di cui all'Allegato 2  che costituisce parte integrante del presente decreto.

  6. La graduatoria  riservata dei candidati non comunitari residenti all'estero è definita dalle Università.

  7. Per i corsi di cui all'articolo 7 le Università, sulla base del punteggio ottenuto alla prova calcolato secondo i criteri di cui al comma 4, redigono due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002 e l'altra, riservata ai candidati non comunitari residenti all'estero.

  8. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:

    • Per la graduatoria dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria e per le graduatorie dei corsi di laurea delle professioni sanitarie prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica;

    • Per la graduatoria del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, ragionamento logico, cultura generale, biologia, fisica e matematica;

    • Per la graduatoria dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica.

    • In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

  9. La condizione di idoneo all'ammissione ai corsi di laurea di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 del  presente decreto si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso ai corsi di cui al presente decreto in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

  10. La chiusura degli scorrimenti delle graduatorie viene disposta con successivo provvedimento ministeriale, da emanarsi nel secondo semestre accademico al fine di consentire agli studenti di raggiungere la frequenza obbligatoria minima per poter sostenere i singoli esami.  Con la chiusura degli scorrimenti tutti i candidati  in posizione utile  che hanno  confermato l’interesse alla immatricolazione ai sensi della lett. d) punto 10 allegato 2 del presente decreto, diventano assegnati ed hanno l’obbligo di immatricolarsi entro il termine stabilito nel provvedimento medesimo. Coloro che, decorso il termine di immatricolazione, non risultano immatricolati al corso  di laurea cui  sono stati assegnati, decadono e non conservano alcun diritto negli anni successivi.

Articolo 11 (Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA)

  1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992. I candidati hanno diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dai precedenti articoli  2, 3, 4, 5 6 e 7.

  2. 2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30%   in più rispetto a quello definito per le prove dai precedenti articoli 2, 4, 5 6 e 7.

  3. 3. I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Articolo 12 (Trasparenza delle fasi del procedimento)

  1. I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto rettorale entro 60 giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

  2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.

Articolo 13 (Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

  1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa di cui all'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Tale informativa è inserita nel portale Universitaly in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all'atto dell'iscrizione alla prova prima del conferimento dei dati personali, secondo le procedure indicate nell'Allegato 2 al presente decreto.

Articolo 14 (Posti disponibili)

  1. I posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189 sono ripartiti tra le Università con successivo decreto. Ai candidati stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali citate in premessa.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro Sen. Valeria Fedeli


http://www.miur.gov.it/documents/20182/1387421/DM+n.337+-+ALLEGATI+A+e+B.pdf/0e99ce00-21cb-4566-bc50-ccdc45136d82?version=1.0


http://www.miur.gov.it/documents/20182/1387421/DM+n.337+del+26-04-2018.pdf/dd7bf68d-b885-45ef-88e3-4fd0c2644076?version=1.0


http://www.miur.gov.it/documents/20182/1387421/DM+n.337+-+ALLEGATI+1-2-3.pdf/b8bc3858-5a6f-4870-b2a6-55985f89e913?version=1.0


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